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Contratto di cointeressenza propria: l'Agenzia chiarisce il trattamento IVA

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di LexUp

Contratto di cointeressenza propria: l'Agenzia chiarisce il trattamento IVA

Cointeressenza propria e disciplina IVA

Il principio di diritto n. 3/2025, emesso dalla Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale dell'Agenzia delle Entrate, affronta un tema tanto peculiare quanto rilevante: il trattamento ai fini IVA delle somme corrisposte nell'ambito di un contratto di cointeressenza propria. Si tratta di uno schema contrattuale non diffusissimo, ma dotato di una sua specifica funzione economica e giuridica, soprattutto nei rapporti tra imprese collegate.

Natura e qualificazione del contratto

Secondo l'Agenzia, il contratto di cointeressenza propria – disciplinato dall'articolo 2554 del codice civile – è caratterizzato dall'assenza di un apporto da parte del cointeressato, e prevede la partecipazione sia agli utili sia alle perdite dell'impresa. Si distingue, pertanto, dal contratto di cointeressenza impropria (che prevede solo la partecipazione agli utili a fronte di un apporto) e dall'associazione in partecipazione, che richiede sempre un apporto quale corrispettivo della partecipazione.

La giurisprudenza citata nel documento (Cass. n. 7514/2023) ne conferma la natura "parassicurativa": un accordo aleatorio, fondato su un obbligo reciproco di fare, ove l'eventuale impiego di capitali avviene solo ex post, al verificarsi di eventi incerti come utili o perdite.

Esclusione dal campo IVA

Proprio questa aleatorietà e la mancanza di sinallagma contrattuale sono le ragioni per cui l'Agenzia esclude che le somme scambiate in esecuzione di un contratto di cointeressenza propria possano qualificarsi come corrispettivi di prestazioni di servizi ai fini IVA.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del d.P.R. n. 633/1972, le operazioni che hanno per oggetto mere cessioni di denaro sono considerate "fuori campo IVA". E ciò vale anche per le attribuzioni monetarie derivanti dalla cointeressenza propria, che, in quanto prive di una diretta correlazione con una prestazione ricevuta, si configurano come semplici trasferimenti e non come controprestazioni.

Riflessioni conclusive

Il chiarimento dell'Agenzia risulta particolarmente utile per quelle realtà imprenditoriali che si avvalgono di strumenti contrattuali flessibili per la gestione del rischio d'impresa. Il principio n. 3/2025 fornisce un importante orientamento interpretativo, confermando che, in assenza di un nesso sinallagmatico tra le prestazioni, le somme erogate non generano obblighi impositivi in ambito IVA.

La qualificazione "fuori campo" di tali operazioni tutela la neutralità del tributo e rispetta la logica dell'imposta, che presuppone un effettivo scambio di prestazioni economicamente valutabili tra soggetti passivi.

RIFERIMENTI

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