Riforma dell'imposta di registro: nuove regole su autoliquidazione, atti giudiziari e cessioni d'azienda
di LexUp
Il nuovo volto dell'imposta di registro: autoliquidazione come regola generale
Con la circolare n. 2/E del 14 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le rilevanti modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che danno concreta attuazione ai principi della legge delega per la riforma fiscale (l. n. 111/2023), intervenendo in profondità sulla disciplina dell'imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Una delle innovazioni più significative riguarda l'introduzione, quale criterio ordinario, del sistema dell'autoliquidazione dell'imposta di registro. Fatto salvo per alcune eccezioni (atti giudiziari e registrazione a debito), la liquidazione dell'imposta spetta ora direttamente al soggetto obbligato, che dovrà applicare l'aliquota prevista alla base imponibile determinata ex lege.
L'Agenzia, tramite gli Uffici, eserciterà un controllo successivo sulla correttezza della liquidazione, anche mediante procedure automatizzate. In caso di errata autoliquidazione, verrà notificato un avviso di liquidazione con l'invito al versamento della differenza dovuta, oltre interessi e sanzioni ridotte se il pagamento avviene entro 60 giorni.
Le nuove regole per le cessioni d'azienda: ripartizione analitica del corrispettivo
Un altro punto cardine della riforma riguarda l'imposizione delle cessioni di azienda. Viene superata l'interpretazione che imponeva l'applicazione dell'aliquota più elevata al valore complessivo del compendio aziendale. La nuova formulazione dell'art. 23, comma 4, del TUR consente ora, ove l'atto indichi distintamente la ripartizione del corrispettivo tra le singole componenti aziendali, l'applicazione delle rispettive aliquote proporzionali.
L'Ufficio ha facoltà di verificare la congruità di tale ripartizione. In assenza di una suddivisione esplicita, si applica la tradizionale regola dell'aliquota più elevata. Viene inoltre confermato che le passività si imputano pro quota ai beni mobili e immobili e che i crediti aziendali sono soggetti all'aliquota dello 0,5%.
Atti giudiziari: priorità al debitore e sospensione dei termini
Modifiche sostanziali interessano anche la disciplina dell'imposta di registro sugli atti giudiziari. La novità più rilevante riguarda i provvedimenti giudiziari con condanna al pagamento: la registrazione avviene d'ufficio e l'imposta è richiesta prioritariamente alla parte soccombente o al debitore ingiunto. Solo in caso di infruttuosa riscossione si attiva la responsabilità solidale degli altri soggetti coinvolti.
In parallelo, i termini decadenziali per la notifica dell'imposta agli obbligati in via sussidiaria sono sospesi fino all'accertamento del mancato pagamento da parte del debitore principale.
Divisioni ereditarie e collazione: rilevanza ai soli fini civilistici
In tema di divisioni, viene specificato che, nei contesti di comunione ereditaria, i beni donati in vita dal de cuius ai coeredi soggetti a collazione concorrono alla determinazione della massa comune e delle quote, ma non sono soggetti a imposta in sede di divisione, a condizione che siano già stati tassati al momento della donazione.
Semplificazioni operative e aggiornamenti lessicali
La circolare evidenzia, inoltre, numerosi interventi di semplificazione e coordinamento lessicale: dall'adeguamento ai moderni strumenti telematici per la registrazione, alla sostituzione di termini ormai obsoleti, come "ufficio del registro" con "ufficio dell'Agenzia delle entrate".
Anche la disciplina dei contratti preliminari viene razionalizzata: l'imposta dello 0,5% si applica ora a prescindere dalla qualificazione delle somme versate, superando la distinzione tra caparra e acconto.
La riforma, nel complesso, segna un cambio di paradigma nel sistema dell'imposta di registro, puntando su semplificazione, chiarezza normativa e digitalizzazione, in linea con gli obiettivi tracciati dalla legge delega.
RIFERIMENTI
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