Il nuovo regime per le plusvalenze di soggetti non residenti
Con la circolare n. 17/E del 29 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul nuovo regime fiscale delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti, introdotto dall’art. 1, comma 59, della legge di bilancio 2024. L’intervento normativo, che modifica l’art. 68 del TUIR, mira ad allineare la disciplina italiana ai principi del diritto UE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, eliminando le discriminazioni tra soggetti residenti e non residenti.
Ambito soggettivo: chi può beneficiare del nuovo regime
La disposizione riguarda le società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione in Italia, residenti in Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) che garantiscano un adeguato scambio di informazioni e siano soggetti a un’imposta sul reddito delle società. Restano esclusi, pertanto, i soggetti non commerciali, le persone fisiche e i soggetti che non rientrano nella tassazione societaria.
Ambito oggettivo: quali partecipazioni rientrano
Il nuovo regime si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, come definite dall’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, purché relative a società che soddisfino i requisiti di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), b), c) e d). Sono escluse le partecipazioni in società semplici e quelle in soggetti localizzati in paradisi fiscali, salvo specifiche esimenti. Il regime si estende anche a strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione con funzione economica equivalente a quella delle partecipazioni.
Il meccanismo di tassazione: solo il 5% della plusvalenza imponibile
Una delle novità principali del comma 2-bis dell’art. 68 del TUIR è la previsione secondo cui le plusvalenze, se realizzate dai soggetti beneficiari del regime, concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 5% del loro ammontare. Le minusvalenze della stessa natura sono deducibili solo entro tale limite e per un massimo di quattro periodi d’imposta successivi, se correttamente indicate nella dichiarazione.
Imposta sostitutiva e decorrenza della nuova disciplina
Le plusvalenze rilevanti ai sensi del nuovo regime sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 461/1997. Il nuovo trattamento si applica alle cessioni con effetto traslativo dal 1° gennaio 2024. È inoltre prevista la creazione di una “massa separata” per le plusvalenze di cui al comma 2-bis, che non possono essere compensate con minusvalenze di altra natura.
Requisiti formali e sostanziali: attenzione alla documentazione
Per poter fruire del regime, il soggetto estero deve dimostrare di possedere una partecipazione qualificata con i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR. In caso di bilanci redatti secondo principi contabili IFRS o locali conformi alla direttiva 2013/34/UE, la partecipazione deve risultare iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
Obiettivo: parità di trattamento tra residenti e non residenti
La riforma recepisce gli indirizzi della giurisprudenza europea e nazionale (da ultimo, Cass. 27267/2023), che impongono un trattamento non discriminatorio per le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti. L’estensione del regime della participation exemption ai soggetti UE e SEE priva di stabile organizzazione in Italia si muove in questa direzione, rafforzando il principio di neutralità fiscale e la certezza del diritto.
Con questa circolare, l’Agenzia delle Entrate offre un quadro interpretativo chiaro e coerente, a beneficio degli operatori internazionali e dell’Amministrazione, nell’ambito di una fiscalità che tende a conformarsi agli standard comunitari e a favorire gli investimenti esteri nel rispetto dei principi del mercato unico.