Cessione del credito professionale: nessuna ritenuta per il debitore in concordato
di LexUp
Cessione dei crediti professionali e obblighi fiscali: il chiarimento dell'Agenzia
Con la risposta n. 68 pubblicata il 7 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate affronta una questione delicata e ricorrente in ambito concorsuale e fallimentare: il trattamento fiscale da applicare alle somme erogate da una società in concordato preventivo in favore di un cessionario che ha acquistato crediti originariamente riconosciuti a professionisti.
La società istante, in concordato, ha rappresentato di dover procedere al pagamento di crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. già ceduti a una società terza. Poiché le fatture erano già state emesse dai professionisti cedenti con IVA e ritenuta d'acconto, l'istante chiedeva se fosse tenuta a operare una ritenuta ulteriore al momento del pagamento al cessionario.
Il nodo interpretativo: natura del reddito e soggetto obbligato
La questione ruota intorno all'applicabilità dell'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973, che impone la ritenuta d'acconto sui compensi da lavoro autonomo. L'istante riteneva che la natura del credito, anche se ceduto, rimanesse quella di compenso professionale, imponendo dunque l'obbligo della ritenuta in capo a chi eroga il pagamento, indipendentemente dal soggetto beneficiario finale.
Secondo l'interpretazione proposta, anche in presenza di cessione, il reddito conserva la sua natura originaria e le somme corrisposte, benché dirette a un soggetto diverso, dovrebbero essere trattate fiscalmente come redditi da lavoro autonomo.
La posizione dell'Agenzia: ritenuta solo sulla cessione, non sul pagamento del debitore
L'Agenzia però non condivide questa impostazione. Dopo aver richiamato i principi generali di tassazione dei redditi e la rilevanza delle cessioni di credito ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR, l'Amministrazione chiarisce che:
- il pagamento effettuato dal cessionario al professionista cedente (al momento della cessione del credito) costituisce reddito di lavoro autonomo e, pertanto, su tale somma va applicata la ritenuta;
- viceversa, il pagamento effettuato dal debitore originario al cessionario non è soggetto a ritenuta, in quanto non si configura come reddito di lavoro autonomo, bensì come somma afferente all'attività d'impresa del cessionario.
Pertanto, l'Agenzia conclude che la procedura concordataria non deve operare alcuna ritenuta al momento del pagamento della somma al cessionario del credito, anche se quest'ultimo ha acquistato un credito professionale originariamente assoggettato a ritenuta.
Implicazioni operative
Questa interpretazione ha rilevanti risvolti pratici per le procedure concorsuali e le imprese debitrici: la cessione del credito determina il trasferimento della posizione creditoria e con essa anche la mutata qualificazione del reddito per il soggetto che riceve il pagamento.
Il cessionario riceve dunque somme nell'ambito della propria attività commerciale e non più come redditi da lavoro autonomo, esonerando il debitore dal ruolo di sostituto d'imposta.
L'Agenzia, infine, precisa che il proprio parere è formulato sulla base delle circostanze rappresentate e dei documenti prodotti, assumendone la veridicità. Tuttavia, il principio enunciato appare applicabile in via generale in tutti i casi analoghi.
RIFERIMENTI
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