Credito d'imposta Industria 4.0: obbligatoria la comunicazione preventiva per gli investimenti post 30 marzo 2024
di LexUp
Industria 4.0, comunicazione preventiva necessaria per gli investimenti post decreto-legge n. 39/2024
Con la risposta n. 69 pubblicata il 7 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul regime delle comunicazioni legate ai crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi agevolati nell'ambito del Piano Transizione 4.0, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.
Il caso riguarda una società che ha effettuato un ordine di acquisto di beni agevolabili in data 17 gennaio 2024, con fatturazione avvenuta il 17 aprile 2024 e interconnessione dei beni in data 6 maggio 2024. La società riteneva sufficiente trasmettere un'unica comunicazione "ex post" di completamento, in quanto l'ordine precedeva l'entrata in vigore del nuovo obbligo.
Il chiarimento dell'Agenzia: rileva la data di realizzazione dell'investimento
L'Agenzia ha rigettato l'interpretazione del contribuente, sottolineando che l'obbligo di comunicazione preventiva sorge non sulla base della data dell'ordine, bensì sulla data di realizzazione dell'investimento. E poiché, nel caso di specie, l'investimento (fatturazione e interconnessione) si è concretizzato successivamente al 30 marzo 2024, si applicano le nuove regole dettate dal DL n. 39/2024.
In base a tali disposizioni, la fruizione in compensazione del credito d'imposta è subordinata alla:
- presentazione di una comunicazione preventiva (ex ante) da trasmettere telematicamente tramite la piattaforma GSE;
- successiva comunicazione aggiornata (ex post) al completamento dell'investimento.
Quando serve la doppia comunicazione e quando no
La normativa distingue due fattispecie:
- Investimenti effettuati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024: è richiesta unicamente la comunicazione ex post.
- Investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024: sono obbligatorie entrambe le comunicazioni (ex ante e ex post).
Ai fini interpretativi, rileva la data del primo impegno giuridicamente vincolante (ad es. l'ordine) per individuare l'avvio dell'investimento, ma è la data di completamento che determina l'obbligo di comunicazione secondo la normativa vigente al momento.
La comunicazione non è condizione per il diritto al credito, ma per la sua fruizione
Importante il chiarimento finale fornito dall'Agenzia: le comunicazioni previste non costituiscono condizione per la maturazione del credito, ma sono necessarie per la sua concreta fruizione in compensazione. Si tratta, quindi, di adempimenti strumentali e prodromici alla spendibilità del credito, non alla sua spettanza.
In conclusione, anche se un ordine è stato effettuato in data antecedente al 30 marzo 2024, se l'effettiva realizzazione dell'investimento avviene successivamente a tale data, il contribuente deve presentare entrambe le comunicazioni. La risposta n. 69/2025 ribadisce così la centralità del principio di certezza e monitoraggio nelle politiche fiscali di sostegno agli investimenti produttivi.
RIFERIMENTI
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