DAC7 e piattaforme digitali: l'Agenzia chiarisce le definizioni operative
di LexUp
Le definizioni al centro del nuovo adempimento DAC7
Con il Principio di diritto n. 3 del 3 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate interviene sul perimetro applicativo degli obblighi di comunicazione previsti dal decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, attuativo della direttiva (UE) 2021/514 (DAC7), fornendo importanti chiarimenti in merito alle definizioni di "piattaforma" e "venditore".
Il quesito sottoposto all'Agenzia riguarda un'ipotesi in cui un soggetto gestisce un sito web per la promozione di locazioni brevi, attraverso cui i locatori possono pubblicizzare i propri immobili, ma senza interazione diretta con i locatari, i quali perfezionano le prenotazioni su altri portali.
La questione verte quindi sull'eventuale qualificazione di tale sito come "piattaforma" ai sensi della normativa DAC7 e, conseguentemente, sull'eventuale qualificazione dei locatori come "venditori" ai fini dell'obbligo di comunicazione.
Cosa si intende per "piattaforma" e "venditore"
L'Agenzia, rifacendosi alle definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. a) e lett. n), del D.Lgs. n. 32/2023, chiarisce che:
- rientra nella definizione di "piattaforma" qualsiasi software accessibile agli utenti (inclusi siti e app), che consente, anche indirettamente, di svolgere attività pertinenti;
- è "venditore" il soggetto che si è registrato sulla piattaforma nel periodo oggetto di comunicazione e vi esercita un'attività pertinente, a prescindere dal fatto che l'attività sia poi effettivamente eseguita o completata tramite la piattaforma stessa.
Ne consegue che la piattaforma è tale anche se l'utente non conclude direttamente l'attività attraverso di essa, purché favorisca, anche indirettamente, il collegamento tra venditore e potenziale acquirente.
Estensione dell'obbligo comunicativo
Nel caso esaminato, il sito che consente ai locatori di pubblicizzare immobili, pur se il processo di prenotazione e pagamento avviene su altri portali, rientra comunque nella nozione di piattaforma DAC7. Ciò comporta per il gestore l'obbligo di identificare e comunicare i dati dei locatori secondo quanto previsto dalla disciplina.
La portata di tale interpretazione è rilevante, poiché estende l'ambito degli obblighi informativi anche a quei soggetti che gestiscono strumenti digitali non pienamente interattivi, ma che comunque facilitano l'incontro tra domanda e offerta di beni o servizi.
RIFERIMENTI
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