Detrazione 19% per veicoli destinati ai disabili: ok anche alla permuta dell'usato
di LexUp
Detrazione veicoli disabili e permuta dell'usato: i chiarimenti dell'Agenzia
Con la Risoluzione n. 11 del 7 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate interviene su un tema di interesse pratico e rilevante per molte famiglie con soggetti disabili a carico: la possibilità di includere, tra le spese detraibili, anche il valore del veicolo usato dato in permuta al momento dell'acquisto di una nuova autovettura destinata al trasporto di persone disabili.
La questione origina da un'istanza di interpello presentata da un contribuente che, nel 2023, ha acquistato un'auto per il figlio disabile a carico, corrispondendo parte del prezzo mediante permuta di un veicolo usato e il restante saldo tramite bonifico bancario. Il contribuente chiede se, ai fini della detrazione del 19% prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, possa considerarsi anche il valore dell'auto ceduta in permuta.
Il principio di tracciabilità delle spese detraibili
Come noto, la normativa vigente (art. 1, commi 679 e 680 della legge n. 160/2019) impone che le spese detraibili ex art. 15 del TUIR siano sostenute mediante strumenti tracciabili, fatta eccezione per medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie pubbliche o convenzionate. Pertanto, anche le spese per l'acquisto di veicoli destinati ai disabili devono essere effettuate tramite bonifici, carte, assegni o altri sistemi tracciabili.
L'Agenzia, richiamando precedenti chiarimenti (risoluzione n. 108/E del 2014 e interpello n. 431/2020), ribadisce che il concetto di "tracciabilità" va inteso in senso ampio, comprendendo ogni modalità idonea a garantire l'identificabilità del soggetto che effettua il pagamento e la riconducibilità della spesa.
La posizione dell'Agenzia: la permuta è ammessa
Nel caso in esame, l'Agenzia riconosce che la spesa per l'acquisto dell'auto debba essere considerata sostenuta per l'intero importo, comprensivo sia della somma versata tramite bonifico sia del valore della vettura usata ceduta al concessionario a titolo di permuta. In tal modo, infatti, si realizza una compensazione tra le reciproche obbligazioni delle parti (credito per la vendita dell'usato e debito per l'acquisto del nuovo).
La detrazione del 19% può quindi essere calcolata sull'intero prezzo del nuovo veicolo – entro il limite di 18.075,99 euro – a condizione che il contribuente sia in possesso di documentazione idonea (contratto, fattura, atto di vendita dell'usato) da cui risultino:
- il prezzo dell'auto nuova;
- il valore del veicolo usato dato in permuta;
- l'identità del soggetto acquirente.
Implicazioni pratiche e controlli
Questo orientamento si rivela particolarmente favorevole per i contribuenti, in quanto consente di massimizzare il beneficio fiscale riconosciuto per l'acquisto di veicoli destinati a soggetti con disabilità. Tuttavia, sarà fondamentale per il contribuente predisporre una documentazione completa e coerente, che dimostri chiaramente la modalità di composizione del prezzo di acquisto.
Le Direzioni regionali dell'Agenzia sono invitate a vigilare affinché gli uffici territoriali applichino correttamente i principi chiariti con la presente risoluzione, garantendo uniformità di comportamento e tutela dei diritti dei contribuenti.
La risoluzione, oltre a confermare l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria verso le tematiche sociali, rappresenta un esempio positivo di interpretazione flessibile e ragionevole delle norme tributarie, nel rispetto della ratio della detrazione e del principio di tracciabilità.
RIFERIMENTI
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