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Imposizione esclusiva e fiscalità internazionale: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sul caso Italia-Lussemburgo

·2 min di lettura

di LexUp

Imposizione esclusiva e fiscalità internazionale: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sul caso Italia-Lussemburgo

La residenza fiscale come presupposto determinante

Il cuore della Risposta n. 6/2025 dell'Agenzia delle Entrate ruota intorno alla posizione fiscale di un cittadino italiano iscritto all'AIRE e residente in Lussemburgo, dove svolge attività di lavoro dipendente. Il contribuente, in procinto di costituire una società di brokeraggio assicurativo in Italia in forma di S.R.L.S., chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare, anche alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.

Il primo elemento affrontato riguarda la residenza fiscale del contribuente. L'Agenzia ricorda che la sua determinazione rappresenta una questione di fatto, non accertabile in sede di interpello. Tuttavia, assumendo acriticamente la residenza fiscale in Lussemburgo, viene ribadito che i redditi da lavoro dipendente ivi prodotti non sono imponibili in Italia, né secondo la normativa interna (art. 23 del TUIR), né secondo il diritto convenzionale (art. 15 della Convenzione).

La tassazione degli utili della società italiana

Passando al secondo quesito, l'Agenzia conferma che, in assenza di una stabile organizzazione in Lussemburgo, gli utili prodotti dalla costituenda società di diritto italiano sono imponibili esclusivamente in Italia. Si tratta di una conseguenza logica del principio di territorialità, richiamato dagli articoli 73, 81 e 83 del TUIR, ma rafforzato anche dalle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione, che attribuisce l'imposizione esclusiva allo Stato in cui l'impresa è residente, salvo l'esistenza di una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente.

Questo aspetto assume particolare rilevanza anche in una prospettiva di corretta pianificazione fiscale internazionale, in quanto sottolinea la coerenza tra diritto interno e convenzionale nel disciplinare la tassazione dei redditi d'impresa.

La questione contributiva resta fuori dall'interpello

Infine, il terzo quesito, relativo all'obbligo di iscrizione alla gestione INPS, viene dichiarato inammissibile. Trattandosi di un profilo non tributario, esso esula dall'ambito applicativo dell'istituto dell'interpello previsto dall'articolo 11 della legge n. 212/2000. L'Agenzia si limita quindi a ricordare la propria incompetenza, lasciando intendere che simili valutazioni debbano essere rivolte direttamente all'INPS o agli organi preposti.

Considerazioni conclusive

La Risposta n. 6/2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, che riconosce la centralità della residenza fiscale e della territorialità del reddito nella determinazione del corretto trattamento impositivo. L'assenza di contraddizioni tra normativa interna e convenzione bilaterale rafforza il principio di certezza del diritto e offre uno strumento prezioso per contribuenti e professionisti che operano in un contesto transnazionale.

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