Residenza fiscale: le nuove regole per persone fisiche e società dopo il decreto n. 209/2023
di LexUp
Le nuove coordinate della residenza fiscale
Con la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per l'applicazione delle novità introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in tema di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società. Le modifiche hanno l'obiettivo di armonizzare la normativa nazionale ai principi OCSE e alle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, garantendo maggiore certezza giuridica ed efficacia amministrativa.
Persone fisiche: tra domicilio, residenza e presenza fisica
La nuova formulazione dell'art. 2, comma 2, del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2024, ridefinisce i criteri alternativi per la qualificazione della residenza fiscale delle persone fisiche. Accanto ai tradizionali requisiti del domicilio (ora definito come luogo delle relazioni personali e familiari), della residenza civilistica e dell'iscrizione anagrafica (ora solo presunzione relativa), viene introdotto un ulteriore criterio sostanziale: la semplice presenza fisica sul territorio italiano per la maggior parte dell'anno (183 o 184 giorni, anche non consecutivi).
La norma assume particolare rilievo in un contesto di crescente mobilità internazionale, con impatti significativi, ad esempio, per i lavoratori in smart working che operano dall'Italia per datori esteri, nonché per i soggetti che mantengono forti legami personali con il Paese pur avendo trasferito la residenza formale all'estero.
Lavoro agile e fiscalità: i nuovi equilibri
La circolare dedica ampio spazio all'analisi delle situazioni connesse al lavoro da remoto, confermando che anche chi svolge attività lavorativa in modalità agile dall'Italia per la maggior parte del periodo d'imposta è da considerarsi fiscalmente residente. Parimenti, il contribuente che lavora in smart working dall'estero può mantenere la residenza fiscale in Italia se sussistono gli altri requisiti alternativi.
Iscrizione anagrafica: da presunzione assoluta a presunzione relativa
Un cambio di paradigma rilevante riguarda l'efficacia dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, che da presunzione assoluta diventa presunzione relativa. Spetta al contribuente, eventualmente, dimostrare l'assenza di residenza effettiva attraverso la mancanza degli altri criteri. La nuova impostazione privilegia un approccio sostanziale, ancorato a elementi fattuali riscontrabili.
Le implicazioni sui regimi agevolativi
Il mutato quadro normativo incide anche sulle condizioni per l'accesso ai regimi agevolati per i nuovi residenti, come il regime impatriati o quello per i pensionati esteri. Per i periodi d'imposta fino al 2023 resta in vigore la vecchia disciplina, mentre per il 2024 e successivi si applicano i nuovi criteri. Particolare rilievo assume, in tal senso, la possibilità di dimostrare, anche in presenza di iscrizione anagrafica, la residenza all'estero ai fini dell'accesso ai benefici.
Società e enti: nuovi criteri sostanziali
Anche per le società e gli enti la residenza fiscale si determina, dal 2024, sulla base di tre criteri alternativi: sede legale, sede di direzione effettiva (luogo in cui si assumono le decisioni strategiche) e sede della gestione ordinaria in via principale (luogo della gestione quotidiana). Viene così superata la nozione ambigua di "sede dell'amministrazione" e viene abrogato il criterio dell'"oggetto principale".
Trust e organismi di investimento collettivo
Per i trust e gli istituti analoghi resta il criterio del collegamento con soggetti residenti e del trasferimento di beni immobili. Tuttavia, anche in questo caso, la presunzione di residenza diventa relativa, consentendo al contribuente di fornire prova contraria. Per gli organismi di investimento, la residenza resta ancorata al luogo di istituzione.
Rapporti con le convenzioni contro le doppie imposizioni
La circolare ribadisce la prevalenza del diritto convenzionale su quello interno in caso di conflitto tra norme. In particolare, il riferimento alle tie breaker rules del Modello OCSE resta centrale per dirimere i casi di doppia residenza, anche in presenza della nuova disciplina interna. Si segnala la crescente importanza del criterio della sede di direzione effettiva, anche alla luce delle recenti modifiche intervenute in alcune convenzioni.
Un nuovo approccio fondato sulla sostanza
La riforma della residenza fiscale segna un deciso orientamento verso criteri sostanziali e aderenti alla realtà economico-personale dei soggetti. La circolare n. 20/E rappresenta un tassello fondamentale per garantire uniformità interpretativa e operativa agli uffici, in un ambito destinato a generare ampi effetti sul piano fiscale, giuridico e internazionale.
RIFERIMENTI
Articoli correlati
Contratto di cointeressenza propria: l'Agenzia chiarisce il trattamento IVA
Con il principio di diritto n. 3/2025, l'Agenzia delle Entrate esclude l'assoggettabilità all'IVA delle somme scambiate in un contratto di cointeressenza propria, riconoscendone la natura aleatoria e la mancanza di corrispettività.
Riforma dell'imposta di registro: nuove regole su autoliquidazione, atti giudiziari e cessioni d'azienda
Con la circolare n. 2/E del 14 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dal decreto legislativo n. 139/2024, tra cui spiccano l'estensione dell'autoliquidazione dell'imposta di registro, nuove modalità di imposizione sulle cessioni d'azienda e semplificazioni per gli atti giudiziari.
Superbonus ONLUS: l'Agenzia ammette il diritto di superficie tra i titoli legittimanti
Con la risoluzione n. 19/E del 10 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che anche il diritto di superficie rientra tra i titoli che legittimano ONLUS, OdV e APS a fruire del Superbonus con il metodo di calcolo agevolato previsto dal comma 10-bis dell'art. 119 del Decreto Rilancio.